Art. 3.

(Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei capi e dei dirigenti delle corti d'appello di Sassari e di Taranto).

      1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della

 

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magistratura, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti di appello.
      2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello.
      3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.
      4. In ogni caso gli eventuali oneri correnti connessi al primo impianto nell'attivazione degli uffici giudiziari di cui al comma 2 devono essere contenuti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.